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22 Settembre 2008
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104
Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recantedisciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
agosto 2002;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 31,
comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, reso in data 17 settembre 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 24 ottobre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 20 dicembre 2002;
Acquisiti i pareri della I commissione della Camera dei deputati in data 20 febbraio 2003 e
della I commissione del Senato della Repubblica in data 20 marzo 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel Mondo, del Ministro degli affari esteri, del
Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali, con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
delle comunicazioni;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "legge", la legge 27 dicembre 2001, n. 459;
b) "elettore", il cittadino italiano residente all'estero iscritto nelle liste elettorali di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge;
c) "opzione", l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia, di cui all'articolo 1, comma
3, della legge;
d) "elenco aggiornato", l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge;
e) "ripartizioni", le ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge;
f) "ufficio consolare", l'ufficio consolare competente nella circoscrizione consolare in cui
risiede l'elettore, rientrante nel novero degli uffici di cui all'articolo 3 della legge. Ai fini della
registrazione dei dati nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge, per
registrazione dei dati nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge, per
"ufficio consolare" si intendono i consolati generali di prima categoria e i consolati di prima
categoria di cui all'articolo 3 della legge e all'articolo 16, comma 1 della legge 27 ottobre
1988, n. 470;
g) "intese in forma semplificata", le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma
1, della legge;
h) "forme di collaborazione", le forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna
elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge;
i) "testo unico per l'elezione della Camera dei deputati", il testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
Art. 2.
Comunicazione sull'opzione e aggiornamento dei dati anagrafici e di
residenza
1. L'ufficio consolare invia al cittadino italiano maggiorenne residente all'estero, iscritto negli
schedari consolari, il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'este ro
e la busta affrancata, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, nonche' la comunicazione
sulla possibilita' di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge, in un unico
plico.
2. La comunicazione sulla possibilita' di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 4, comma 4,
della legge, include un'informazione sui termini entro i quali deve essere esercitata l'opzione
e sulle modalita' di voto per corrispondenza previste dalla legge.
3. Il cittadino italiano di cui al comma 1 restituisce entro trenta giorni dalla data della
ricezione il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza, di cui all'articolo 2,
comma 2, della legge, debitamente compilato, all'ufficio consolare.
Art. 3.
Informazione periodica
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge, l'ufficio consolare informa i cittadini italiani
residenti all'estero almeno ogni due anni.
Art. 4.
Opzione
1. La comunicazione di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 5, della legge:
a) e' redatta su carta libera;
b) riporta nome, cognome, data e luogo di nascita, nonche' luogo di residenza dell'elettore;
c) riporta il nome del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero
o di ultima residenza dell'elettore, ove a lui noti;
d) riporta l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione;
e) e' datata e firmata dall'elettore;
f) e' consegnata all'ufficio consolare, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero e' spedita all'ufficio
consolare, nei termini previsti dall'articolo 4, commi 1, 2 e 5 della legge.
2. L'opzione che non riporta tutti gli elementi di cui al comma 1, lettera b), ovvero che non
reca la firma dell'elettore, si intende non esercitata.
3. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera c) si intende esercitata. Gli uffici
consolari desumono il dato dall'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge.
4. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera d), si intende esercitata per la
prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data in cui e' redatta, salvo
prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data in cui e' redatta, salvo
quanto previsto dai commi 2 e 5.
5. In ogni caso la comunicazione dell'opzione deve pervenire all'ufficio consolare non oltre il
decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. E' onere dell'elettore accertare
l'avvenuta ricezione dell'opzione, qualora inviata per posta, daparte dell'ufficio consolare che,
su richiesta, ne rilascia apposita certificazione.
6. L'opzione puo' essere revocata nei modi ed entro i termini previsti per il suo esercizio
dall'articolo 4 della legge e dal presente articolo.
Art. 5.
Elenco aggiornato
1. Nell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1,
della legge, sono registrati i seguenti dati: nome e cognome del cittadino italiano, cognome
del coniuge per le donne coniugate o vedove, luogo e data di nascita, sesso, Stato di
residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione all'anagrafe degli
italiani residenti all'estero.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti e registrati al fine della
predisposizione dell'elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, per
le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge. Sono vietate la comunicazione e la
diffusione dei dati per finalita' diverse da quelle stabilite dalla legge.
3. Sono titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, i
comuni.
4. Ai fini della realizzazione dell'elenco aggiornato, i Ministeri degli affari esteri e dell'interno
provvedono a confrontare in via informatica i dati contenuti nelle anagrafi degli italiani
residenti all'estero con quelli degli schedari consolari.
5. In base alle risultanze del confronto di cui al comma 4, il Ministero dell'interno provvede
ad inserire nell'elenco aggiornato i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente sia
nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari, nonche' i
nominativi di coloro che sono iscritti solo nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero.
6. Ai fini dell'inserimento nell'elenco aggiornato dei nominativi contenuti esclusivamente negli
schedari consolari, gli uffici consolari, ove non vi abbiano gia' provveduto prima dell'entrata
in vigore del presente regolamento, inviano tempestivamente ai comuni interessati la
documentazione prevista dalla normativa vigente per la trascrizione degli atti di stato civile e
per l'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero, provvedendo a completarla,
ove necessario, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta del comune. Entro
sessanta giorni dalla ricezione degli atti di stato civile degli italiani nati all'estero, i comuni
provvedono alla trascrizione degli atti nonche' alla conseguente iscrizione degli interessati
nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero ed all'inserimento nell'elenco aggiornato.
Qualora non debba essere effettuata alcuna preventiva trascrizione di atti di stato civile, tale
ultimo termine e' fissato in trenta giorni dalla ricezione, da parte dei comuni, della
documentazione prevista ai fini della iscrizione nelle anagrafi citate.
7. Nei casi di corrispondenza, sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli
schedari consolari, dei soli dati relativi al nome, cognome e data di nascita, il Ministero
dell'interno assume i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli schedari
consola ri.
8. Dopo la realizzazione dell'elenco aggiornato con le modalita' di cui al presente articolo, il
Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri, entro il
sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, l'elenco provvisorio dei
residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini della successiva distribuzione in via
informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge.
Art. 6.
Comitato anagrafico-elettorale per la realizzazione e l'aggiornamento
dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero
1. E' istituito un Comitato permanente anagrafico-elettorale avente il compito di assicurare il
coordinamento e l'applicazione degli interventi necessari alla realizzazione ed al successivo
aggiornamento dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5.
2. Il Comitato e' composto da tredici membri effettivi esperti nella materia, tre dei quali in
rappresentanza del Dipartimento per gli italiani nel mondo, tre del Ministero degli affari
esteri, tre del Ministero dell'interno, uno del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'associazione piu' rappresentativa
degli operatori di stato civile ed anagrafe ed uno del comune di Roma. I componenti del
Comitato sono nominati con decreto dei Ministri per gli italiani nel mondo, degli affari esteri,
dell'interno e per l'innovazione e le tecnologie. Per ogni componente effettivo e' nominato un
supplente.
3. Il Comitato, che si avvale delle strutture dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno e del
Dipartimento per gli italiani nel mondo, rimane in carica fino all'insediamento del nuovo, che
e' nominato all'inizio di ogni legislatura.
4. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il Comitato determina, sulla base
della vigente normativa anagrafica ed elettorale, piani e criteri applicativi, svolgendo funzioni
di coordinamento e di verifica, in particolare relative a:
a) l'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari
consolari, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, risolvendo eventuali problematiche o
criticita';
b) la tenuta ed il puntuale aggiornamento dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5;
c) la corretta e tempestiva trattazione nonche' lo scambio dei dati anagrafici ed elettorali tra
gli uffici consolari, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e i comuni, ivi
compresi gli adempimenti relativi ai nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione
per il voto in Italia, alle risultanze della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero,
nonche' all'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto residenti all'estero;
d) la proposizione delle misure necessarie per l'istituzione di una eventuale rete telematica di
scambio di informazioni anagrafiche ed elettorali tra uffici consolari, Ministero degli affari
esteri, Ministero dell'interno e comuni.
5. Ai componenti del Comitato non e' dovuto alcun compenso ne' rimborso spese.
Art. 7.
Ripartizioni
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il
Ministro per gli italiani nel mondo, emanato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblicato il
numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco
aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge, l'assegnazione del numero dei seggi alle
singole ripartizioni e' effettuata, sulla base dei dati piu' recenti dell'elenco aggiornato di cui
all'articolo 5 pubblicati ai sensi del comma 1, con i decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'articolo 3 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati e all'articolo 1,
comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica,
comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica,
di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni.
Art. 8.
Svolgimento della campagna elettorale
1. La mancata conclusione di forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna
elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge, non preclude l'applicazione delle
disposizioni della legge relative al voto per corrispondenza.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge, nello svolgimento della campagna
elettorale i partiti, i gruppi politici e candidati si attengono alle disposizioni previste dalla
legge 10 dicembre 1993, n. 515 e, ove applicabili, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28.
3. Le funzioni attribuite al Collegio regionale di garanzia elettorale per gli adempimenti
previsti dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono esercitate, con riferimento alla
circoscrizione Estero, dal Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte di
appello di Roma.
4. Le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito,
movimento, lista o gruppo di candidati, di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 10 della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intendono computate sul numero dei cittadini residenti
nelle singole ripartizioni, in cui sono presentate le liste, risultante dal decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 7, comma 1 del presente regolamento.
5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisvi e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e
ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno
successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle
operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti
radiotelevisive private nei programmi di informazione destinati all'estero, al fine di garantire
la parita' di trattamento per tutti i soggetti politici, l'obiettivita', la completezza e
l'imparzialita' dell'informazione.
6. Le disposizioni previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dalla legge 24 aprile 1975, n.
130 e dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si applicano, nello svolgimento
della campagna elettorale, sulla base di quanto regolato da eventuali forme di collaborazione
concluse dallo Stato italiano con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza
italiana.
7. L'ufficio consolare espone le liste dei candidati ed il quesito referendario nei propri locali
accessibili al pubblico.
8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge, l'ufficio consolare comunica ai principali
mezzi di informazione rivolti alle comunita' italiane all'estero le liste dei candidati, il quesito
referendario e le modalita' di voto per corrispondenza ed invita gli editori di quotidiani e
periodici che ricevono contributi da parte dello Stato a consentire ai candidati e alle forze
politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali e referendari in
condizioni di parita'.
9. L'autorita' consolare, nell'ambito delle funzioni di tutela dei cittadini attribuite dall'articolo
45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, vigila sul rispetto delle forme di collaborazione, ove concluse.
Art. 9.
Intese in forma semplificata
Intese in forma semplificata
1. Le rappresentanze diplomatiche italiane considerano concluse le intese con i Governi degli
Stati chegarantiscono che l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani ivi
residenti si svolga secondo le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 1, 3 e 4, della legge, le
rappresentanze diplomatiche italiane possono concludere le intese con i Governi degli Stati
presso i quali il capo missione e' accreditato, pur non avendovi la residenza permanente, se i
sistemi postali degli Stati interessati al transito della corrispondenza garantiscono l'esercizio
del diritto di voto e il suo svolgimento in condizioni di eguaglianza, di liberta' e di segretezza.
3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello previsto per la scadenza naturale della legislatura, il Ministro degli affari esteri
comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro
dell'interno l'elenco degli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma
semplificata. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum
popolare, il Ministro degli affari esteri comunica tale elenco al Presidente del Consiglio dei
Ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno entro il decimo giorno
successivo alla indizione delle votazioni.
4. Il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne
informa le Camere, e al Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, delle situazioni di
cui all'articolo 19, comma 4, della legge, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle
votazioni.
5. Nei casi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4 della legge, l'ufficio consolare informa, salvo i
casi di accertata impossibilita' o di forza maggiore, l'elettore che, non essendo applicabili le
disposizioni di legge sul voto per corrispondenza, puo' esercitare il diritto di voto in Italia.
Art. 10.
Deposito del contrassegno
1. All'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno di lista per
l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, i partiti o i gruppi politici
organizzati presentano la designazione, per le singole ripartizioni, di un rappresentante
effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, alla
cancelleria della Corte di appello di Roma, della lista dei candidati e dei relativi documenti.
2. Nel caso di piu' partiti o gruppi politici che presentino liste comuni di candidati
contrassegnate da un simbolo composito di cui all'articolo 8, comma 2 della legge, i partiti o i
gruppi politici presentano la designazione, per ciascuna ripartizione, di un solo
rappresentante di lista effettivo e di uno supplente.
Art. 11.
Attivita' di autenticazione e certificazione dell'ufficio consolare
1. L'ufficio consolare provvede alle autenticazioni delle firme, apposte nella circoscrizione
consolare dagli elettori ivi residenti, richieste dalla legge e dal testo unico per l'elezione della
Camera dei deputati.
2. L'ufficio consolare provvede al rilascio, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla
richiesta, dei certificati, anche collettivi, che attestano l'iscrizione degli elettori nelle liste
elettorali della relativa ripartizione, sulla base degli atti in suo possesso alla data della
richiesta.
Art. 12.
Ammissione delle liste
1. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, nel compiere le operazioni di cui all'articolo
22, comma 1, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, in quanto compatibile
con la legge, procede anche a verificare se le liste sono formate da un numero di candidati
almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella relativa ripartizione, dichiarandole non
valide se non corrispondono a questa condizione.
2. L'ufficio centrale per la circoscrizione Este ro cancella dalle liste i nomi dei candidati che
non sono residenti ed elettori nella relativa ripartizione. L'ufficio cancella, altresi', i nomi dei
candidati che hanno esercitato l'opzione, sulla base delle comunicazioni trasmesse dal
Ministero degli affari esteri, possibilmente in via informatica.
3. Ciascun ufficio centrale circoscrizionale dichiara non valide le candidature nei collegi
uninominali e cancella dalle liste per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale i nomi
dei candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale relativi a cittadini residenti all'estero
che non hanno esercitato l'opzione.
Art. 13.
Rappresentanti di lista
1. I rappresentanti di lista designati ai sensi dell'articolo 25 del testo unico per l'elezione
della Camera dei deputati presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi
ivi costituiti devono essere elettori della circoscrizione Estero o delle circoscrizioni del
territorio nazionale.
2. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista e' presentato entro le ore 12 del giorno
antecedente l'inizio dello scrutinio alla Cancelleria della Corte d'appello di Roma, che ne
rilascia ricevuta.La Cancelleria della Corte d'appello di Roma cura la trasmissione dell'atto di
designazione al presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e ai presidenti dei
seggi costituiti presso il medesimo ufficio.
3. In caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione,
alle operazioni presso l'ufficio centrale per la circoscrizione estero e presso i seggi ivi
costituiti possono assistere un rappresentante effettivo ed uno supplente dei promotori del
referendum e di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, scelti tra gli
elettori della circoscrizione Estero o del territorio nazionale. Alle designazioni, autenticate ai
sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, provvede,
entro il termine previsto dal comma 2, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da
parte dei promotori del referendum o, rispettivamente, da parte del presidente o segretario
nazionale del partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento.
Art. 14.
Stampa e invio del materiale elettorale
1. Il capo dell'ufficio consolare accerta la conformita' delle liste di candidati e delle schede
elettorali stampate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge, alle liste dei candidati e ai
modelli delle schede elettorali di cui agli articoli 11, comma 2 e 12, comma 1 della legge,
nonche', in caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della
Costituzione, ai modelli di cui alle tabelle A, B, C, D allegate al presente regolamento.
2. In caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, il
colore delle schede della circoscrizione Estero corrisponde, per quanto possibile, a quello
delle schede utilizzate sul territorio nazionale.
3. Il tagliando di cui all'articolo 12, comma 6 della legge, comprovante l'esercizio del diritto
di voto , che l'elettore provvede a staccare dal certificato elettorale e ad introdurre nella
busta affrancata unitamente alla busta contenente la scheda o le schede elettorali, deve
contenere unicamente un numero o codice corrispondente ad una posizione nell'elen co degli
elettori.
4. Sul tagliando di cui al comma 3 non possono essere apposti dati che consentano di risalire
direttamente ed immediatamente all'identita' dell'elettore.
5. Le buste affrancate recanti l'indirizzo dell'ufficio consolare, di cui all'articolo 12, comma 3,
della legge, hanno caratteristiche tali da consentire, anche con riferimento all'affrancatura,
l'utilizzo del sistema postale piu' affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori
per realizzare le finalita' previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 6 e 7 e dall'articolo 19, comma
1, lettera a) della legge.
6. L'ufficio consolare invia all'elettore il plico di cui all'articolo 12, comma 3, della legge
mediante il sistema postale piu' affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori
per realizzare le finalita' previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 6 e 7 e dall'articolo 19, comma
1, lettera a) della legge e comunque in maniera che risulti ricevuta, anche collettiva,
dell'invio.
Art. 15.
Espressione del voto
1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge, l'elettore esprime il voto mediante penna di
colore nero o blu, pena l'annullamento della scheda.
2. E' nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non e' indicato con la chiarezza
necessaria a distingue rlo da ogni altro candidato della medesima lista.
3. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
4. In caso di identita' di cognome tra candidati della medesima lista, l'elettore scrive nome e
cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
5. Se il candidato ha due cognomi l'elettore, nell'esprimere la preferenza, puo' scriverne uno
dei due. L'indicazione contiene entrambi i cognomi quando vi e' possibilita' di confusione fra
piu' candidati.
6. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso
da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista
votata.
7. Se l'elettore segna piu' di un contrassegno di lista, ma scrive una o piu' preferenze per
candidati compresi nella medesima lista, il voto e' attribuito alla lista alla quale appartengono
i preferiti.
8. Se l'elettore non segna alcun contrassegno di lista, ma scrive una o piu' preferenze per
candidati che presentino omonimia con altri candidati di altra lista, il voto e' attribuito ai
candidati della lista cui corrisponde lo spazio sul quale gli stessi sono stati indicati e alla lista
stessa.
9. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per la ripartizione sono nulle,
rimanendo valide le prime.
Art. 16.
Ammissione al voto dei cittadini cancellati per irreperibilita'
Ammissione al voto dei cittadini cancellati per irreperibilita'
1. I cittadini cancellati per irreperibilita' dalle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, che si presentano entro
l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di
essere reiscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e di esprimere il voto per
corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto, previa acquisizione della
dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo,
rilasciata dal comune che ha provveduto alla cancellazione, indicato dal richiedente.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio consolare trasmette entro ventiquattro ore tramite
telefax o, ove possibile, in via telematica la relativa richiesta al comune, che invia, con gli
stessi mezzi, la dichiarazione entro le successive ventiquattro ore.
3. Gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un apposito elenco aggiunto e si procede alla
loro reiscrizione anagrafica. Essi ricevono dall'ufficio consolare il plico previsto dall'articolo
12, commi 3 e 4, della legge, ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza.
4. I cittadini cancellati per irreperibilita' dalle liste elettorali che chiedono di essere reiscritti
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare l'opzione per il voto in Italia
entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.
Art. 17.
Ammissione al voto dei cittadini omessi dall'elenco dei residenti
all'estero aventi diritto al voto
1. I cittadini che per qualsiasi motivo siano stati omessi dall'elenco dei residenti all'estero
aventi diritto al voto comunicato dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri e da
questo agli uffici consolari, di cui all'articolo 5, comma 8, e che si presentano entro
l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di
esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto con le modalita'
previste dall'articolo 16, commi 1, 2 e 3 se dimostrano di essere iscritti all'Anagrafe degli
italiani residenti all'estero o se la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE sia
stata chiesta dall'ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
2. I cittadini residenti all'estero iscritti a norma dell'articolo 32, quarto comma, del testo
unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,
nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco degli aventi diritto al voto di cui
all'articolo 5, comma 8, o che per qualsiasi motivo sono stati omessi da detto elenco,
vengono immediatamente segnalati, mediante comunicazione dei dati dicui all'articolo 5,
comma 1, tramite telefax o, ove possibile, in via telematica, dal comune nelle cui liste
risultano iscritti all'ufficio consolare per la conseguente ammissione al voto.
3. Gli elettori ammessi al voto ai sensi del presente articolo sono iscritti nell'elenco aggiunto
di cui all'articolo 16, comma 3. Tale elenco viene spedito all'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero unitamente ai plichi e alle buste contenenti le schede.
Art. 18.
Invio dei plichi contenenti le buste all'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero
1. La valigia diplomatica di cui all'articolo 12, comma 7, della legge e' accompagnata. A tale
valigia e' allegata una distinta riportante la ripartizione, lo Stato e l'ufficio consolare di
provenienza, nonche' il numero dei plichi ed il numero delle buste contenute in ogni plico. Le
buste contenenti schede provenienti da uno Stato nel quale il capo missione e' accreditato
pur non avendovi la residenza permanente sono inserite in plichi separati.
pur non avendovi la residenza permanente sono inserite in plichi separati.
2. Nei verbali di incenerimento delle buste contenenti schede pervenute a ciascun ufficio
consolare dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 7 della legge, nonche'
delle schede stampate e non utilizzate per i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo,
sono registrati il numero delle buste pervenute oltre il termine e incenerite, il giorno di arrivo
di ciascuna busta presso l'ufficio consolare, il numero delle schede stampate, non utilizzate e
quindi incenerite, le modalita' dell'incenerimento.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministeri interessati, attiva ogni
possibile intervento al fine di assicurare che, in casi di emergenza, i plichi contenenti le buste
pervengano agli scali aeroportuali di Roma entro l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di
scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.
4. All'arrivo agli scali aeroportuali di Roma, i plichi contenenti le buste sono presi in carico e
custoditi dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero che, a tali fini, si avvale, previe
intese, della collaborazione degli Uffici territoriali del Governo e dei comuni. Della presa in
carico e' redatto verbale ove viene registrato, sulla base della distinta di cui al comma 1, il
numero dei plichi, il numero delle buste in essi contenute, la ripartizione, lo Stato, l'ufficio
consolare di provenienza, il giorno e l'ora ufficiale di arrivo allo scalo aeroportuale.
5. I plichi contenent i le buste che pervengono agli scali aeroportuali di Roma dopo l'ora
fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale sono
comunque presi in carico e custoditi dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero secondo
quanto previsto dal comma 4. In attuazione dell'articolo 14, comma 1 della legge, per tali
plichi non si procede alle operazioni di scrutinio delle schede ivi contenute. Tali schede sono
depositate presso la Corte di appello di Roma e non sono computate ai fini dell'accertamento
della partecipazione alla votazione.
Art. 19.
Seggi elettorali ed operazioni preliminari allo scrutinio
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina gli interventi atti ad individuare, anche in
collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, i locali idonei nei quali ubicare i seggi
elettorali presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e ad assicurarne la funzionalita'.
2. Entro il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia il Ministero
dell'interno comunica all'ufficio centrale la circoscrizione estero il numero degli elettori iscritti
nell'elenco aggiornato per ogni ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti.
Ricevuta tale comunicazione, il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero
costituisce, con apposito provvedimento da depositarsi, per la visione degli interessati,
presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno antecedente
la data delle votazioni in Italia, un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori della
medesima ripartizione, individuando gli uffici consolari, o gli Stati nei quali il capo missione e'
accreditato pur non avendovi la residenza permanente, per i cui elettori ciascun seggio
procedera' allo scrutinio. In caso di ufficio consolare avente piu' di cinquemila elettori, tali
elettori sono ripartiti tra piu' seggi, ciascuno competente per lo scrutinio di una porzione di
voti, evitando, in ogni caso, di assegnare ad un singolo seggio un numero di elettori di tale
ufficio consolare inferiore a cento. Copia del provvedimento di cui al secondo periodo del
presente comma e' trasmessa, entro il termine previsto per il suo deposito presso la
cancelleria, al Ministero dell'interno, all'Ufficio territoriale del Governo di Roma e al Comune
di Roma.
3. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, il presidente
dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero richiede al presidente della Corte d'appello di
Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma la nomina rispettivamente di un
presidente e di quattro scrutatori per ogni seggio. Tali nomine vengono effettuate in tempo
utile con le modalita' e i criteri previsti dalla normativa vigente. Ai componenti dei seggi
utile con le modalita' e i criteri previsti dalla normativa vigente. Ai componenti dei seggi
compete, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge, il compenso relativo al tipo di
consultazione, politica o referendaria, in corso di svolgimento.
4. Il Ministero dell'interno, entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia,
trasmette all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero l'elenco degli elettori diviso per
ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti.
5. Il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero predispone per ciascun seggio
costituito l'elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di
assegnazione nei quali il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza
permanente, attestandone la conformita' all'elenco degli elettori della circoscrizione Estero
trasmesso dal Ministero dell'interno. Per ciascun seggio di cui al comma 2, terzo periodo, il
presidente predispone l'elenco completo degli elettori dell'ufficio consolare di assegnazione.
6. Alle ore sette antimeridiane del giorno previsto per lo scrutinio, il presidente del seggio
riceve, da parte del Comune di Roma, il plico sigillato contenente il bollo della sezione,
l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, un numero di urne pari a quello degli uffici
consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione e'
accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nonche' gli stampati ed il materiale
occorrenti per le operazioni. Alla medesima ora, il presidente del seggio riceve dal presidente
dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero: le designazioni dei rappresentanti di lista o,
in occasione dei referendum, dei rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o
gruppi politici rappresentati in Parlamento; copia autentica dell'elenco degli elettori degli
uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione e'
accreditato pur non avendovi la residenza permanente; copia dell'elenco aggiunto degli
elettori ammessi al voto dagli uffici consolari di assegnazione; i plichi con le buste contenenti
le schede, nonche' una lista recante l'indicazione, per ogni ufficio consolare di assegnazione o
Stato di assegnazione nel quale il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza
permanente e per ciascun plico, del numero delle buste contenenti le schede consegnate al
seggio.
7. Ai seggi di cui al comma 2, terzo periodo, il presidente dell'ufficio centrale distribuisce
proporzionalmente, e, in ogni caso, in numero almeno pari a venti, le buste contenenti
schede dell'ufficio consolare i cui elettori sono stati ripartiti tra i predetti seggi.
8. Alle ore sette e trenta antimeridiane del medesimo giorno, il presidente del seggio procede
al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio previste dall'articolo 14, comma 3,
lettere a), b) e c) della legge, che vengono completate entro le ore 15, ora di inizio dello
scrutinio che avviene contestualmente a quello dei voti espressi nel territorio nazionale, ai
sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge.
9. Completata l'apertura dei plichi, il presidente del seggio inserisce le buste contenenti
schede provenienti da ciascun ufficio consolare, o da ciascuno Stato nel quale il capo
missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nella rispettiva urna,
procedendo successivamente ad operazioni di spoglio separate ed alla redazione di distinti
verbali.
10. Nel caso in cui il numero di buste contenenti schede provenienti da un ufficio consolare,
o da uno Stato nel quale il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza
permanente, sia inferiore a venti, il presidente del seggio, previa annotazione a verbale con
indicazione anche del loro numero, immette le buste stesse nell'urna relativa ad altro ufficio
consolare del medesimo Stato, ove possibile, o di Stato confinante, ovvero dello Stato
geograficamente piu' vicino tra quelli di provenienza dei plichi assegnati al seggio.
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge, il
presidente del seggio annulla, senza pro cedere allo scrutinio, le schede incluse nella
medesima busta insieme al tagliando o al certificato elettorale. Annulla altresi' le schede non
medesima busta insieme al tagliando o al certificato elettorale. Annulla altresi' le schede non
accompagnate nella busta esterna ne' dal tagliando ne' dal certificato elettorale. Non procede
ad annullare le schede se il tagliando non e' stato staccato dal certificato elettorale ma e'
incluso nella busta esterna, ovvero nel caso in cui viene incluso nella busta esterna il
certificato elettorale privo del tagliando.
12. Nei casi di annullamento di schede senza procedere allo scrutinio, previsti dall'articolo
14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge e dal comma 11, il presidente del seggio procede
all'apertura della busta contenente le schede esclusivamente per verificare, ai fini del calcolo
della partecipazione al voto, il numero delle schede ivi contenute, che devono rimanere
chiuse, di esse va presa nota nel verbale assicurandosi che nessuno prenda visione della
parte interna. Appena completate tali operazioni, il presidente richiude la busta, la vidima
insieme a due scrutatori e la sigilla. I tagliandi dei certificati elettorali relativi alle buste
contenenti schede annullate senza procedere allo scrutinio vengono separati dalle buste
stesse, e congiuntamente per tutti i casi di annullamento, per i relativi elettori, si procede
alla operazione prevista dall'articolo 58, quarto comma, del testo unico per l'elezione della
Camera dei deputati, dopo la conclusione delle operazioni preliminari allo scrutinio. Compiute
le suddette operazioni, i tagliandi di cui al precedente periodo vengono confusi con i tagliandi
relativi alle buste inserite nell'urna.
Art. 20.
Operazioni di scrutinio
1. In caso di piu' urne assegnate al seggio, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, primo periodo,
il presidente del seggio procede alle operazioni di scrutinio dando la precedenza allo spoglio
delle schede contenute nell'urna relativa all'ufficio consolare avente maggior numero di
elettori.
2. Qualora il presidente del seggio, dopo l'inizio delle operazioni di scrutinio del seggio
stesso, riceva plichi presi in carico dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero, pervenuti
agli scali aeroportuali di Roma prima dell'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio
dei voti espressi nel territorio nazionale, procede alla conclusione dello scrutinio delle schede
gia' inserite nell'urna o nelle urne e, successivamente, per i suddetti plichi, da' inizio alle
operazioni preliminari previste dall'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c) della legge.
3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge, e fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 19, commi 9, 10 e 12, nel verbale del seggio sono inseriti: i nominativi
dei rappresentanti di lista, o, in occasione di referendum, dei rappresentanti dei promotori
del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento ammessi ad
assistere alle operazioni; il numero dei plichi e delle buste esterne consegnati al seggio
dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero; il numero delle schede valide, bianche, nulle,
annullate senza procedere allo scrutinio, contestate e assegnate e contestate e non
assegnate; i risultati elettorali o referendari; il numero dei votanti; gli atti relativi allo
scrutinio; le eventuali proteste e reclami presentati nonche' le modalita' di formazione dei
plichi e di trasmissione di tutto il materiale. Il verbale, redatto in due esemplari, viene letto,
firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di
lista o, in occasione di referendum, dai rappresentanti dei promotori del referendum e dei
partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento.
4. Il presidente del seggio, per ciascuna consultazione nonche' per ciascun ufficio consolare o
Stato nel quale il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente,
fatta eccezione dei casi di cui all'articolo 19, comma 10, accerta personalmente la
corrispondenza numerica: delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero dei
votanti; dei voti validi; delle schede nulle; delle schede bianche; dei voti dichiarati nulli; delle
schede annullate senza procedere allo scrutinio; delle schede contestate e assegnate e di
quelle contestate e non assegnate, verificando la congruita' dei dati, e dandone pubblica
lettura ed espressa attestazione nel verbale.
5. Ai fini di cui al comma 2, i plichi sigillati contenenti l'elenco degli elettori della sezione e i
tagliandi dei certificati elettorali vengono inviati dal seggio al tribunale di Roma
successivamente alla conclusione delle operazioni di scrutinio.
6. Con le medesime intese di cui all'articolo 18, comma 4 sono definite le modalita' di
trasporto delle schede e di tutti gli atti relativi allo scrutinio.
Art. 21.
Uffici provinciali per il referendum
1. Le funzioni attribuite agli Uffici provinciali per il referendum dall'articolo 21 della legge 25
maggio 1970, n. 352, sono esercitate dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero di cui
all'articolo 7 della legge.
Art. 22.
Agevolazioni di viaggio
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge, il rimborso del 75 per cento del costo del
biglietto di viaggio e' riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe
per il trasporto ferroviario o marittimo.
Art. 23.
Spedizione della cartolina avviso
1. In occasione delle consultazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina
avviso di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, e' spedita esclusivamente agli
elettori che hanno esercitato l'opzione o che sono residenti negli Stati con i cui Governi non
sono state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge
o negli Stati che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge.
2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum previsti dagli
articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso per gli elettori che hanno esercitato
l'opzione e' spedita entro il venticinquesimo giorno antecedente la data stabilita per le
votazioni in Italia.
3. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e
successive modificazioni, non sono computate le consultazio ni nelle quali al singolo elettore,
ai sensi del comma 1, non e' spedita la cartolina avviso.
Art. 24.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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